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DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

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In questa pagina pubblichiamo i testi e le risposte alle domande più frequenti. L'obiettivo è quello di dare una risposta alle vostre curiosità ricorrenti e farvi risparmiare tempo.

- Quale è la normativa di riferimento per la installazione di impianti di protezione dalle scariche atmosferiche?

Dal 1 Febbraio 2007 la normativa di riferimento è la CEI EN 62305-1/4, tradotta in Italia con la CEI 81-10/1-4. La Norma è composta dalle seguenti quattro parti:

            - CEI EN 62305-1 "Protezione contro i fulmini. Principi generali".

            - CEI EN 62305-2 "Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio".

            - CEI EN 62305- 3 "Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone".

            - CEI EN 62305-4 "Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture".

 

- In cosa consiste un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche?

Un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è composto da :

- un impianto di protezione esterno (isolato o non isolato)

- un impianto di protezione interno

L'impianto esterno ha lo scopo di:

a) intercettare i fulmini diretti sulla struttura (con un sistema di captatori)
b) condurre a terra senza danni la corrente di fulmine (con un sistema di calate)
c) disperdere a terra la corrente di fulmine (con un sistema di dispersori)

L'impianto interno ha lo scopo di prevenire le scariche pericolose nella struttura utilizzando connessioni equipotenziali o distanze di sicurezza (e quindi isolamento elettrico) tra i componenti dell' LPS esterno ed altri elementi metallici interni alla struttura.

La progettazione delle misure di protezione contro i fulmini viene eseguita in conformità alle norme:

- 62305/3 (CEI 81-10/3) relativamente al danno materiale e pericolo
  per le persone.
- 62305/4 (CEI 81-10/4) relativamente agli impianti elettrici ed
  elettronici

 

 

- Quando è obbligatorio installare un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche?

Il datore di lavoro per legge (dlgs 81/08) deve effettuare la valutazione del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche in accordo con la Norma CEI EN 62305-2. Nel caso in cui il valore del rischio sia superiore al valore tollerato dalla Norma, il datore di lavoro è obbligato a installare  opportune misure di protezione idonee ad abbassare il valore del rischio al di sotto del valore tollerato.

 

- Per un fabbricato già dotato di impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è obbligatorio eseguire la valutazione del rischio?

Il datore di lavoro per legge (dlgs 81/08) deve effettuare la valutazione del rischio dovuto al fulmine in accordo con la Norma CEI EN 62305-2 indipendentemente dalla presenza o meno di misure di protezioni esistenti. Nel caso in cui il valore del rischio, calcolato con le misure di protezioni presenti,  sia superiore al valore tollerato dalla Norma, il datore di lavoro è obbligato a installare  ulteriori misure di protezione idonee ad abbassare il valore del rischio al di sotto del valore tollerato.

 

- Un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche progettato e realizzato con la vecchia normativa CEI 81-1 è conforme alla nuova Norma 62305?

Dal 1 Febbraio 2007 la normativa CEI 81-1 è stata sostituita con la CEI EN 62305/1-4. Il datore di lavoro per legge (dlgs 81/08) deve:

            - Effettuare la valutazione del rischio dovuto al fulmine in accordo con la Norma CEI EN 62305-2.

            - Verificare la rispondenza dell'impianto esistente alla Norma CEI EN 62305/3-4.

 

- In caso di valutazione del rischio realizzata con la vecchia norma CEI 81-4 è obbligatorio eseguire nuovamente la valutazione con la norma CEI EN 62305-2?

Dal 1 Febbraio 2007 la normativa CEI 81-4 è stata sostituita con la CEI EN 62305-2. Il datore di lavoro in possesso della valutazione del rischio elaborata con la CEI 81-4 deve effettuare nuovamente la valutazione del rischio con la norma in vigore.

 

- In caso di valutazione del rischio realizzata con la prima edizione della norma CEI EN 62305-2 è obbligatorio eseguire nuovamente la valutazione con la seconda edizione?

La prima versione della Norma CEI EN 62305 è del 2006. Dal 1° marzo 2013 è in vigore la seconda edizione. Essendo una norma che valuta un rischio, tutte le valutazioni del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche fatte con la prima versione devono essere rivalutate come richiesto anche dal dlgs 81/08 (sicurezza sul lavoro).

 

- Nel caso in cui la valutazione del rischio indichi un valore di rischio inferiore al valore tollerato, è possibile installare comunque ulteriori misure di protezione?

Certamente: la valutazione del rischio serve ad individuare quali sono le misure di protezione minime per non superare il valore di rischio tollerato. Nulla vieta di abbassare ulteriormente il valore di rischio con misure di protezione aggiuntive.

 

- Che differenza c'è tra Valutazione del rischio, progetto, manutenzione periodica e verifica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche?

La valutazione del rischio è effettuata da professionisti abilitati ed indica quali e se sono obbligatorie misure di protezione secondo la Norma CEI EN 62305-2.

Il progetto è effettuato da professionisti abilitati e serve a dimensionare le misure di protezione (impianto di protezione) secondo la Norma CEI EN 62305-3/4.

La manutenzione periodica viene  effettuata da imprese installatrici ed è effettuata regolarmente al fine di evitare deterioramenti ed assicurare che l'impianto continui a soddisfare i requisiti per i quali era stato originariamente progettato.

Le verifiche sono eseguite da ispettori pubblici (ASL, ARPA) o privati (Organismi abilitati DPR 462/01). Durante la verifica vengono richiesti la valutazione del rischio, i documenti di progetto ed i rapporti di manutenzione periodica.

 

- La manutenzione periodica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è obbligatoria?

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche D.lgs 106/2009) indica tra gli obblighi del datore di lavoro che questi provveda affinchè (art. 64 comma 1 lettera e) "gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento". Per il mancato adempimento la stessa legge (art. 68 comma 1 lettera b) prevede sanzioni penali da due a quattro mesi di arresto e l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

La manutenzione va eseguita secondo la Norma CEI EN 62305/3-E.7.3.

- La verifica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è obbligatoria?

Secondo il DPR 462/01 il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere la verifica periodica dell'impianto di messa terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.

 

-  Nel caso in cui la valutazione del rischio indichi che non sia obbligatoria alcuna misura di protezione ma sia comunque già esistente un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, la manutenzione periodica e le verifiche sono obbligatorie?

La valutazione del rischio serve ad individuare quali sono le misure di protezione minime per non superare il valore di rischio tollerato. Nulla vieta di abbassare ulteriormente il valore di rischio con misure di protezione aggiuntive che andranno dimensionate in accordo con la CEI EN 62305/3-4. Gli impianti installati saranno soggetti alla manutenzione ordinaria ed alle verifiche periodiche.

- Chi può eseguire la manutenzione periodica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche?

La manutenzione degli impianti previste dal DPR 462/01 può essere effettuata da imprese installatrici. Non possono eseguire la manutenzione gli Organismi abilitati dal DPR 462/01.

 

- Chi può eseguire le verifiche dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche?

Le verifiche degli impianti previste dal DPR 462/01 possono essere effettuate soltanto da un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o, in alternativa, dall'Asl/Arpa. Non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

 

- Chi può eseguire la valutazione del rischio  dovuta al fulmine secondo la Norma 62305-2?

La valutazione del rischio dovuto al fulmine può essere effettuata da professionisti abilitati. Non possono effettuare la valutazione del rischio gli Organismi abilitati dal DPR 462/01.

 

- Quale documentazione deve rilasciare l'installatore di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche?

L'installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto (D.M. 37/08 - ex legge 46/90)

 

- Nel caso in cui non sia in possesso della dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, posso incaricare un professionista di eseguire una dichiarazione di rispondenza?

La dichiarazione di rispondenza, così come indicato dal Decreto 37/08, è un documento sostitutivo  alla  dichiarazione  di  conformità rilasciata  dall’installatore  ai  sensi  della  Legge 46/90  e  può  essere  prodotta  in  mancanza  della  stessa,  per  impianti  installati  fino  al 28/03/2008.

 

- Quanto costa realizzare un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche?

Il costo di realizzazione di un parafulmine va definito di volta in volta, in quanto dipende da numerosi parametri, quali:
- Dimensioni della struttura da proteggere.
- Accessibilità delle coperture.
- Presenza di ponteggi in corso o necessità di mezzi di sollevamento alternativi (piattaforme aeree, pontegi a torre, ecc.).
- Opere murarie necessarie (fori, demolizioni, ripristini, ecc.).
- Accessori (manufatti metallici come sostegni, staffe, grappe, ecc.).
- Tipologia dei materiali (conduttori in rame, ferro zincato, alluminio, acciaio inox, ecc.).





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“La folgore segue disarmata la via che l'uomo ad essa impone”

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